L’indennità di rischio e quella di disagio possono essere riconosciute nei casi di assenza per fruizione di periodi di congedo di maternità e di congedo parentale?
L’indennità di rischio che quella di disagio, possono essere erogate, secondo la disciplina contrattuale, solo nei giorni di effettiva prestazione lavorativa.
Conseguentemente, esse non potranno essere erogate in casi di fruizione di periodi di assenza a qualsiasi titolo del personale, ivi comprese quelle riconducibili alla fruizione da parte della dipendente del congedo di maternità e del congedo parentale.
In proposito giova sottolineare che le suddette indennità non possono neppure essere ricondotte all’ampia garanzia retributiva riconosciuta alla lavoratrice che fruisce degli istituti di tutela della maternità, di cui all’art.17, commi 4 e 5, del CCNL del 14.9.2000.
Infatti, la prima norma, ai fini della determinazione del suo ambito di operatività fa riferimento alle quote di salario fisse e ricorrenti e tale non può essere considerata l’indennità di disagio (utili indicazioni sul carattere fisso e continuativo degli emolumenti accessori, anche la fine che qui interessa sono contenute nell’art.49 del medesimo CCNL del 14.9.2000, che individua le voci retributive che, aventi tali caratteristiche, sono utili ai fini della determinazione del trattamento di fine rapporto di lavoro); la seconda, espressamente, esclude dalla garanzia retributiva le indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.