11/02/2014

RAL_1681_Orientamenti Applicativi

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E’ possibile riconoscere l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) primo periodo del CCNL del 6.7.1995 (di pubblica sicurezza), come modificato dall’art.16, comma 1, del CCNL del 22.1.2004, ad un dipendente responsabile dell’autorimessa (inquadrato nella categoria C., con il profilo di assistente amministrativo), che, investito della qualifica di agente di pubblica sicurezza, come autista conduce l’autovettura in dotazione all’organo di governo dell’ente?

 

 

Relativamente a tale problematica, si ritiene utile precisare quanto segue:

a)   l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) primo periodo del CCNL del 6.7.1995 (di pubblica sicurezza), come modificato dall’art.16, comma 1, del CCNL del. 22.1.2004, può essere legittimamente riconosciuta solo al personale che, inquadrato in profili dell’area della vigilanza ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, esercita in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986 (Dipartimento della Funzione pubblica, nota n. 698 del 2 febbraio 2001, secondo la quale  “….l’indennità di cui all’art. 37, comma 1, lett. b) del CCNL (del 6.7.1995) compete al personale che, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza conferita dal Prefetto, ai sensi della legge 469/1978, in modo concreto tutte le funzioni previste dagli artt. 5 e 10 della legge n. 65/1986”; l’indennità in parola, pertanto, non solo non costituisce un’indennità professionale legata esclusivamente al mero possesso di un determinato profilo professionale né la stessa può collegarsi soltanto al possesso della qualifica prefettizia o allo svolgimento di funzioni similari, ma presuppone sempre e necessariamente anche l’effettivo esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, di servizio di polizia stradale e delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza. Per tali ragioni non può essere corrisposta al personale che non espleti tutte le predette funzioni”);

b)   deve trattarsi, quindi, di personale inquadrato in profili dell’area della vigilanza (secondo le previsioni dell’allegato A al CCNL del 31.3.1999 e dell’ art.7, comma 4, del medesimo CCNL del 31.3.1999), individuato anche sulla base della dichiarazione congiunta n.5 allegata al CCNL del 31.3.1999 e che, in possesso della qualifica prefettizia, sia addetto anche all’effettivo esercizio sia delle funzioni di polizia giudiziaria, sia di quelle di servizio di polizia stradale sia, infine, anche di quelle  ausiliarie di pubblica sicurezza (cfr. art. 10, comma 2, legge n. 65/86);

c)    pertanto, se nel caso concreto non ricorrono queste precise condizioni, non è possibile procedere al riconoscimento a  favore del personale dell’indennità di cui si tratta.

 
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