Ai fini dello svolgimento lavoro straordinario elettorale, è sufficiente una autorizzazione preventiva, generale, del solo responsabile dell’Area amministrativa, sulla base dell’art.15 del D.L. n.8/1993 (con l’indicazione dei nominativi del personale previsto, delle funzioni da assolvere e delle ore di straordinario effettuabili), secondo una prassi seguita, oppure sono necessarie specifiche autorizzazioni, in relazione alle attività di volta in volta occorrenti, da parte dei relativi responsabili?
L’avviso della scrivente Agenzia è nel senso che, anche nel caso del lavoro straordinario elettorale, le prestazioni di lavoro straordinario, in conformità alla regola generale sancita nell’art.38, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, devono sempre essere preventivamente autorizzate dal dirigente o dal responsabile del servizio (negli enti privi di dirigenza), in relazione alle effettive esigenze organizzative e di servizio (elettorali) da fronteggiare e che giustificano il ricorso all’istituto.
Il dirigente (o il responsabile del servizio) può autorizzare (sempre in via preventiva in relazione alle varie esigenze elettorali presentatesi, e non a conclusione dell’arco temporale di riferimento) l’effettuazione di prestazioni straordinarie, in presenza delle esigenze dallo stesso attestate con la propria autorizzazione (e con assunzione di responsabilità anche per ciò che attiene alla spesa), solo nei limiti delle risorse effettivamente assegnate a tale titolo e disponibili.
In relazione alla prassi da voi evidenziata, si può ritenere che essa possa valere solo a determinare il monte delle ore di lavoro straordinario elettorale effettivamente a disposizione e, quindi utilizzabili, per tale finalità nonché ad individuare i lavoratori che possono essere chiamati ad effettuare le suddette prestazioni di lavoro straordinario.
Nell’ambito di tale monte orario generale, il dirigente o il responsabile del servizio decide, assumendosi ogni responsabilità in proposito, quando e in che misura i lavoratori individuati effettueranno le prestazioni di lavoro straordinario elettorale, in modo da garantire la maggiore efficienza ed efficacia delle operazioni.
Diversamente ritenendo, la determinazione di autorizzazione preventiva che caratterizza la prassi evidenziata finirebbe per configurarsi come una forma autorizzazione generalizzata allo straordinario non consentita dalle previsioni del citato art.38 del CCNL del 14.9.2000.
A ciò deve aggiungersi anche una ulteriore conseguenza di tale prassi: potrebbe ritenersi che siano i dipendenti a decidere autonomamente quando effettuare le prestazioni di lavoro straordinario, magari privilegiando le esigenze personali o in modo comunque da utilizzare, secondo il proprio giudizio, tutte le ore di lavoro di straordinario disponibili (nella vostra nota si legge che il “responsabile non è nemmeno a conoscenza dell’attività svolta dal dipendente”..).
Appare evidente il contrasto di un tale comportamento gestionale con la chiara disciplina contrattuale e con quanto sopra detto in ordine alla precisa responsabilità che incombe sul dirigente o sul responsabile del servizio che organizza il lavoro e richiede prestazioni di lavoro straordinario (nel caso in esame si tratta del dirigente competente che ha organizzato il lavoro elettorale, nel rispetto delle direttive del Ministero dell’Interno e delle eventuali norme di legge in materia).
Spetta, infatti, sicuramente ad ogni dirigente controllare il proprio personale ed evitare ogni possibile forma di scorrettezza o abuso, garantendo il pieno rispetto della disciplina contrattuale in sede di applicazione dei vari istituti (normativi ed economici), impedendo ogni possibile ed imprevisto oneri o costi aggiuntivi.