Nel caso in cui si debba procedere ad una decurtazione dello stipendio di un dipendente, per effetto di un debito orario accumulato fino alla data della cessazione dal servizio, per la quantificazione dell’importo orario, a quale nozione di retribuzione occorre fare riferimento tra quelle previste dall’art.10, comma 2, del CCNL del 9.5.2006?
L’art. 10, comma 3, del CCNL del 9.5.2006 (precedentemente l’art.52, comma 3, del CCNL del 14.9.2000) ha inteso solo chiarire le modalità per calcolare la retribuzione oraria: dividere la corrispondente retribuzione mensile per 156.
Poiché le nozioni di retribuzione oraria, in base alla medesima disciplina contrattuale (art. 10, comma 2, lett. a), b), c) e d) possono essere quattro, per ciascuna di esse può essere individuata una specifica retribuzione oraria .
Il richiamo esplicito alla “retribuzione mensile” contenuto nel citato art.10, comma 3, del CCNL del 9.5.2006. pertanto, non deve essere inteso in senso esclusivamente letterale, attribuendo cioè allo stesso finalità direttamente regolative con riferimento esclusivo alle sole previsioni dell’art. 10, comma 3, lett. a) del medesimo CCNL.
Esso deve, invece, deve essere correttamente riferito a tutte le diverse nozioni di retribuzione mensile, che, in relazione alle singole fattispecie considerate, devono essere prese in considerazione.
Nel caso sottoposto, pertanto, dovendo l’amministrazione decurtare dallo stipendio di un dipendente prossimo alla cessazione dal servizio un debito orario accumulato dallo stesso, ai fini della individuazione della retribuzione oraria, si ritiene che l’ente debba fare riferimento, alla nozione di retribuzione di cui all’art. 10, comma 2, lett. c, del CCNL del 9.5.2006.
Si tratta, infatti, della medesima nozione di retribuzione presa in considerazione ai fini dell’applicazione della regola del divisore 26 (art. 10, comma 4, del CCNL del 9.5.2006) in tutti i casi in cui si deve retribuire (o recuperare) un periodo lavorativo rapportato a giornate.
Il riferimento alla nozione di retribuzione di cui all'art. 10, comma 2, lett. c), del 9.5.2006 si giustifica in considerazione del fatto che proprio tale tipologia di retribuzione è presa in considerazione anche ai fini della determinazione della trattenuta per scioperi brevi.