In merito al permesso retribuito al 100% per i primi 30 gg di congedo parentale, si ritiene, ai sensi dell’art. 10, comma 2, lett. c) del CCNL 16 maggio 2001, che tale periodo interamente retribuito debba considerarsi “unico”, a prescindere dal numero dei figli. La ratio di tale interpretazione deve rinvenirsi nel fatto che tale beneficio contrattuale rientra nelle tutele legate all’evento “parto” e che, pertanto, in quanto tale, non può essere incrementato con riferimento a ciascun figlio. L’impossibilità di garantire tale tutela economica è anche correlata al fatto che il finanziamento previsto dal CCNL non consente la copertura della spesa riferita ai parti plurimi. Tutto ciò comporta il venir meno della sola garanzia economica riferita ai trenta giorni interamente retribuiti, mentre permangono i benefici di tipo legislativo connessi al parto gemellare, in base ai quali i periodi di astensione da lavoro vengono calcolati in relazione al numero dei figli.